Attestazione SOA

Attestazione SOA e Bonus Fiscali in Edilizia: per i lavori sopra i 516 mila euro scatta l’obbligo di qualificazione

Per i lavori sopra i 516 mila euro, sarà necessario rivolgersi ad imprese con attestazione SOA, come previsto dal disegno di legge di conversione 21 marzo 2022, n.21, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto, che prevede l’obbligo di attestazione SOA per poter beneficiare del Superbonus e degli altri dei bonus legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche.

Cos’è la SOA
L’attestazione SOA è un certificato che consente alle imprese di partecipare alle gare di appalti per lavori di importi superiore a € 150.000,00. Rilasciato da Organismi, le S.O.A. (Società organismo di Attestazione), e supervisionati dall’Ente di anticorruzione (A.N.A.C.), l’attestazione SOA permette di accedere alle gare di appalto per tipologie diverse di attività associate in categorie. Per l’ottenimento dell’attestazione l’impresa deve avere dei requisiti particolari (economici-finanziari e tecnico-organizzativi) che danno la possibilità di attestare l’impresa in categorie e classifiche idonee alle proprie capacità aziendali.

Emendamento al dl 21/2022
Il disegno di legge di conversione del dl n. 21/2022 contiene un emendamento riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare di incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono lavori con importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.

L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.

Ecco quanto riporta l’emendamento:
Art. 10-bis – (Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)

1.Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata:

• ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

• ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione

Le Scadenze
In breve, per beneficiare dei bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516 mila euro:

• Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta ad un organismo SOA.

• Dal primo luglio sarà invece necessario aver ottenuto la certificazione SOA per poter effettuare lavori legati ai bonus edilizi.

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La disciplina attualmente vigente si articola essenzialmente secondo le seguenti linee:

  • La qualificazione delle imprese per poter partecipare alle gare d’appalto pubbliche è obbligatoria per lavori di importo superiore a 150.000 Euro.
  • Il “Sistema Unico di Qualificazione”, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori, è attuato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.
  • La qualificazione è subordinata al possesso dei requisiti di qualificazione quali: idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche professionali.
  • Le SOA attestano in capo all’impresa: l’assenza di motivi di esclusione; il possesso dei requisiti richiesti; il possesso di certificazione di Sistema Gestione Qualità; il possesso di certificazione del rating di impresa.

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Vantaggi Attestazione SOA.

Secondo il D.lgs.n.50/2016 i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 Euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

Le SOA – Società Organismi di Attestazione in questo ruolo, attestano l’affidabilità e l’efficienza delle imprese di costruzione affinché esse possano partecipare a gare pubbliche per l’affidamento di appalti.

L’Attestazione SOA è il documento necessario a comprovare in sede di gara la capacità dell’impresa di sostenere (direttamente o in subappalto) ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.

Tale certificazione, ha validità quinquennale con verifica, entro il terzo anno dal rilascio, del mantenimento dei requisiti; 90 giorni prima della scadenza del termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale. Almeno 90 giorni prima della scadenza quinquennale l’impresa deve richiedere il rinnovo della Attestazione SOA.

Il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 costituisce per tutti requisito premiante, ma è altresì condizione obbligatoria per l’ottenimento di classifiche d’attestazione superiori a € 516.000,00.

L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi.

Le categorie di opere per le quali si può richiedere l’attestazione sono in totale 52 di cui:

  • 13 opere di carattere generale OG (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.);
  • 39 opere specializzate OS (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).

Le classifiche di qualificazione per le quali si può richiedere di essere attestati sono 10. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare ad appalti con importi nei limiti della propria classifica incrementata del 20%.

A tale scopo l’importo della classifica VIII (illimitato), ai fini del rispetto dei requisiti della qualificazione, è stabilito convenzionalmente pari a € 20.658.000

La classifica degli importi è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa:

  • Capacità tecnica: viene stabilita fornendo certificazioni di idoneità tecnica (ovvero documenti riassuntivi inerenti i lavori svolti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti alla sottoscrizione dell’impegno con la SOA)
  • Capacità economica: viene stabilita prendendo in considerazione i valori riportati negli ultimi cinque documenti fiscali relativi alla cifra d’affari in lavori, attrezzatura tecnica di cantiere, costo del personale.

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